Statuto - unitre osimo

Vai ai contenuti

Menu principale:

Statuto

Statuto e Regolamento

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE



STATUTO SEDE DI OSIMO


Art.1 - DENOMINAZIONE

1.  E' costituita la sede locale dell'UNITRE di OSIMO, Associazione di Promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato ed aderente all'Associazione delle Università delle Tre Età, avente sede in Torino, Corso Francia n. 5
2. L'Associazione locale, assume la denominazione di Università delle tre età - sede di OSIMO - siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con sede legale in piazza S. Agostino n. 2 – cap. 60027 città di OSIMO, telefono 071 - 7230320.

Art.2 - RICONOSCIMENTO

1) La Sede locale, avendo ottenuto in data 1991 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla ed il marchio e si impegna a rispettare i principi dello statuto stesso.

Art.3 - FINALITA'

Finalità della sede locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

• Educare
• Formare
• Informare
• Fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo
• Promuovere la ricerca
• Aprirsi al sociale ed al territorio
• Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità" che evidenzi "L'essere oltre il Sapere”
• Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete.
• Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare in aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

Art. 4 – Adesioni

1. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

Art. 5 – Associati

Sono Associati:

a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;

b) Gli Associati ordinari sono coloro che, aderendo alle finalità dell’Unitre, si dichiarano disponibili ad offrire con assiduità e competenza la loro collaborazione nel realizzare i programmi impostati e decisi dal Consiglio Direttivo. La domanda dovrà essere controfirmata da almeno due Soci Fondatori od Ordinario e      richiederà la successiva approvazione del Consiglio Direttivo;

c) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;

d) Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.

Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:
a) L'Assemblea generale degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) II Vice Presidente o i Vicepresidenti;
e) Il Direttore dei corsi e uno o più Vice Direttori;
f) Il Segretario:
g) Il Tesoriere:
h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) L'Assemblea degli associati Studenti;
j) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Composizione e competenze dell'Assemblea

1) L'Assemblea generale degli Associati è formata da:

a. Associati fondatori;
b. Associati onorari;
c. Associati ordinari;
d. La rappresentanza degli Associati studenti.


2) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

   L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata,
   L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi un’ora dopo. E’ ammessa una sola delega per partecipante.
                                                      
4) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

a) Approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
b) Accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
c) Definisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Vice Presidenti
d) Approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi      dalla chiusura dell'anno finanziario;
e) Approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
f) Delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Consiglio Direttivo o del Presidente Nazionale, a     norma dell’art. 2 del Regolamento Nazionale;
g) Ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
h) Dichiara la decadenza e l’espulsione degli Associati;
i) L’Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.



5) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente o i Vicepresidenti, se previsti;
c) Il Direttore dei Corsi e uno e più Vice Direttori, se previsti;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Rappresentanti eletti dall'Assemblea degli Associati studenti.


2) AI Consiglio Direttivo compete:

a) Proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;
b) Curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
c) Deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente
d) Formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l'Assemblea;
e) Eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
f) Elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
g) Adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
h) Disporre; secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati ¬e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, dì provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
i) Eleggere al suo interno le cariche statutarie regolarmente previste al comma1). Tali elezioni sono fatte per acclamazione.


3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

4) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono tutte rinnovabili ad eccezione di quella del Presidente che può essere rinnovata per il solo triennio successivo.

5) Al Consiglio Direttivo sono ammessi tutti i soci fondatori e ordinari in regola per l’anno sociale in corso con voto consultivo. Possono partecipare al Consiglio Direttivo esperti o consulenti, convocati di volta in volta dal Presidente su particolari argomenti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

a) Convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
b) Proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) Prendere le iniziative ed adottare-i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.
d) Attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.


Art. 10 - Il Vice Presidente


1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nell’ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.


Art. 11 - Il Direttore dei Corsi

1) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Vice Direttori e dei Coordinatori dei corsi e dei Docenti.
a) Collabora col Presidente per l’espletamento delle note burocratiche relative ai corsi programmati:
b) Al termine dell’anno accademico provvede, con la collaborazione dei singoli docenti alla redazione di un commento per ogni corso.


Art. 12 - Il Segretario


1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.


Art. 13 – Il Tesoriere

1) II Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2)  Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere. può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione. Provvede che, ogni     variazione delle cariche sociali, vengano aggiornati le firme per i diversi conti e/o depositi intestai alla Sede Sociale.


Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso  un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare Il documento contabile.
2) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.


Art. 15 - Assemblea degli Associati Studenti Composizione e Competenze

1) L'Assemblea degli Associati studenti è composta da tutti gli Associati studenti in  regola con ii pagamento della quota associativa relativa all'anno accademico in corso. L'Assemblea viene convocata di norma una volta all'anno.
2) Competenze dell'Assemblea sono:
a) Eleggere tra i propri Membri due Rappresentanti, in relazione al numero degli Associati, che entrano a far parte dell'Assemblea Generale;
b) Proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possono integrare Ia parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di Umanità);
c) Collaborare con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.


Art. 16 - Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, anche al di fuori dei propri Componenti, e durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre Membri effettivi dall'Assemblea.
2) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati o tra Organi della stessa e di decidere in merito, secondo equità, senza obbligo di formalità rituali ed il lodo arbitrale è inoppugnabile.


Art. 17 - Sezioni

1) La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.
2) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.


Art. 18 - Rendiconto economico finanziario

1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
2) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale rendiconto sarà accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
3)  L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.


Art. 19 - Patrimonio

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) Dalle quote sociali;
b) Da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
c) Dai beni mobili ed immobili acquisiti;
d) Da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
e) Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
f) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.


Art. 20 - Gratuità delle prestazioni

1) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.


Art. 21 – Recesso dall’Associazione Nazionale

1) La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.


Art. 22 - Scioglimento della Sede Locale

1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.
2) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.


Art. 23 – Norme finali

1) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.


ALLEGATO ALLO STATUTO



   L’Assemblea Generale viene convocata ogni tre anni per l’elezione del Consiglio Direttivo, al quale viene delegato la nomina del Presidente e degli organi e cariche associative fuori competenza dell’Assemblea Generale.

   L’Assemblea viene convocata dal Presidente con lettera R/R o raccomandata a mano, almeno quindici giorni prima della data fissata.

   L’Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un’ora dopo. Sono ammesse due deleghe per ogni partecipante.

   La convocazione deve contenere:

1. L’Ordine del Giorno che obbligatoriamente prevede:

a. La Relazione riassuntiva delle attività relative ai tre anni trascorsi;
b. Rendiconto amministrativo dello stesso triennio;
c.  Presentazione dei candidati;
d. Votazione per l’approvazione sia della Relazione riassuntiva che del Rendiconto amministrativo;
e. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo durata triennale;
f. La lista nominativa dei candidati con l’annotazione che alla stessa possono essere aggiunti – al momento del voto segreto – al candidati in numero non superiore a 3 (tre).


   L’Assemblea è chiamata a:

a. Votare la Relazione riassuntiva e il Rendiconto amministrativo con due votazioni distinte;
b. Approvare o meno la quantità dei componenti del futuro Consiglio Direttivo;
c. Approvare o meno la composizione della lista con la possibilità di aggiungere – e non di sopprimere – nomi alternativi ai candidati i numero massimo di 3; i voti espressi non devono superare i 3/5 dei totali dei componenti del futuro Consiglio Direttivo;
d. Definire il termine utile come data e/o ora di termine delle votazioni;
e. Provvedere ad eleggere un nuovo Presidente dell’Assemblea al posto di quello in scadenza. Questi non dovrà comparire nella lista dei candidati e non potrà essere eventualmente aggiunto al momento del voto;
f. Eleggere o confermare i tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti;
g. Presenziare alle operazioni relative alle votazioni.


  Norme tecniche per le votazioni:

a. Possono partecipare ed essere eletti i soci iscritti almeno da due anni all’Associazione.
b. Il nuovo Presidente eletto dall’Assemblea provvederà a richiedere fra i soci fondatori e ordinari presenti in Assemblea e non iscritti nella lista dei candidati, due collaboratori/scrutatori per le operazioni relative alle votazioni.


   I compiti previsti per il Presidente e i due collaboratori aggiunti sono:

  • Controllare le schede di votazione che devono comprendere l’elenco di tutti i canditati in ordine alfabetico e la possibilità di aggiungere al termine dell’elenco eventuali nomi nuovi;

  • Effettuare il controllo quantitativo e qualitativo delle schede, scartando quelle schede imperfette o con interventi manuali successivi alla stampa;

  • Firmare e timbrare tutte le schede;

  • Impostare il verbale relativo alle votazioni;

  • Distribuire una scheda ad ogni elettore che dimostri di essere compreso nella lista dei soci fondatori e ordinari precedentemente consegnata loro dal Presidente in scadenza;

  • In assenza di documento comprovante tale identità, è sufficiente il riconoscimento dello stesso da parte di due Soci presenti alle elezioni. Tale eccezione dovrà essere riportata a verbale con i rispettivi nomi dei garanti.

  • Compito particolare del Presidente è la verifica che il voto avvenga in segretezza e senza la presenza di persone, fogli o manifesto che possano influenzare il voto.

  • In caso di accertata difficoltà dell’elettore a significare il suo voto, è data facoltà al Presidente di consentire un     accompagnatore accettato dall’elettore;

  • Tale eccezione dovrà comparire a verbale col nome dell’accompagnatore;

  • Al termine delle votazioni si procederà al controllo fra il numero dei votanti e le schede presenti;

  • Si procederà quindi al conteggio dei voti riportati da ciascun candidato;

  • Verrà redatto il verbale finale col numero dei votanti, il numero delle schede valide, quelle bianche e quelle nulle. Verrà      fatto l’elenco del numero di voti riportato da ciascun concorrente. Il tutto firmato dal Presidente e dai due collaboratori.

  • Il verbale, le schede votate e quelle non utilizzate e quanto altro inerente la votazione verrà consegnato al Presidente in scadenza e conservato in archivio.





Torna ai contenuti | Torna al menu